Beati Costruttori di Pace
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Beati Costruttori di Pace
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Statuto dell'Associazione Nazionale
"Beati i costruttori di pace"
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Articolo 1 - Denominazione e sede
  1. È costituita l'associazione nazionale di volontariato per la pace denominata con l'espressione evangelica "Beati i costruttori di pace" (BCP) onlus.
  2. L'associazione non persegue fini di lucro, opera esclusivamente per fini di solidarietà ed è aperta a tutte le persone senza distinzione di genere, di razza, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinione o appartenenza politica, di condizioni personali e sociali.
  3. L'organizzazione ha sede legale in Italia nel comune di Padova, via Antonio Da Tempo 2. La modifica della sede non comporta modifica statutaria.
Articolo 2 - Finalità
  1. L'associazione nasce in continuità con i gruppi e le persone che hanno aderito agli appelli "Beati i costruttori di pace" (Vicenza, 12/11/85) e "In piedi, costruttori di pace!" (Verona, 23/2/96), riconoscendo come suo patrimonio storico le iniziative e le proposte promosse a partire da tali appelli.
  2. In particolare, l'associazione BCP si propone di:
    1. promuovere la pace nella sua accezione piú ampia e profonda, comprendente la scelta della nonviolenza, della sicurezza umana universale, della pacifica convivenza, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze esistenti tra le persone e tra i popoli, unitamente al totale ripudio della guerra, al rifiuto delle strutture economiche violente, alla rimozione delle cause delle diseguaglianze sociali e al superamento dei sistemi di difesa nazionale armata;
    2. promuovere iniziative e attività volte alla valorizzazione e all'assistenza diretta alla persona;
    3. promuovere e tutelare i diritti umani e i diritti dei popoli, l'uguaglianza e la pari dignità tra le donne e gli uomini, tra le razze, le religioni e le culture;
    4. promuovere e realizzare una cooperazione fondata sulla giustizia e l'equità nei rapporti fra i popoli per il prioritario soddisfacimento dei bisogni essenziali materiali, culturali e spirituali di tutta l'umanità, a partire dalle popolazioni piú impoverite;
    5. rendere praticabile un progetto di sviluppo umano sostenibile per le attuali e le future generazioni;
    6. favorire la conservazione, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
    7. promuovere una azione continuativa rivolta alla società civile e alle istituzioni locali, nazionali e sovranazionali affinché si conformino ai principi della pace, dell'equità economica, dei diritti umani e della democrazia, con la consapevolezza che l'impegno per il cambiamento individuale è connesso e interdipendente con l'impegno per il cambiamento strutturale e istituzionale.
Articolo 3 - Attuazione delle finalità
  1. L'associazione BCP promuove e realizza tutte le attività che ritiene opportune per il conseguimento delle proprie finalità e in particolare:
    1. attività finalizzate alla valorizzazione di uno stile di vita sobrio, con un atteggiamento critico nei confronti dei consumi, tenendo presente la situazione e il punto di vista delle categorie più deboli dell'umanità e al sostegno delle scelte di obiezione di coscienza, del servizio civile nazionale e internazionale;
    2. progetti di condivisione e di cooperazione decentrata con le popolazioni che vivono in situazioni di conflitto armato, di sfruttamento o di emarginazione;
    3. interventi di assistenza diretta e di sostegno alla persona nei momenti di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, di violenza e di emarginazione. In particolare: interventi di accoglienza, di ospitalità e di sostegno legale e sanitario a profughi, immigrati e vittime della guerra; assistenza educativa a minori appartenenti a gruppi in difficoltà; assistenza e accoglienza alle donne e ai bambini vittime della violenza; assistenza diretta a persone colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo;
    4. iniziative di diplomazia popolare, di ingerenza umanitaria e di interposizione nonviolenta; osservazione e monitoraggio dei diritti umani; controllo ed eventuale boicottaggio delle multinazionali economiche e finanziarie; progettazione di nuovi modelli economici; promozione di istituzioni sovranazionali preposte alla prevenzione e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, compresi quelli armati;
    5. organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, convegni, congressi, cineforum, centri di documentazione; pubblicazione di libri e di bollettini; produzione di audiovisivi; organizzazione di proiezioni e di trasmissioni radiotelevisive e telematiche;
    6. educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla soluzione nonviolenta dei conflitti, all'ascolto, alla mondialità e alla interculturalità; organizzazione di corsi di formazione, preparazione e perfezionamento; iniziative, attività e progetti di formazione e di aggiornamento del personale scolastico docente e non; realizzazione di ricerche e costituzione di gruppi di studio;
    7. organizzazione di campagne, manifestazioni, petizioni e raccolte di firme, digiuni, marce, fiaccolate e altre iniziative;
    8. partecipazione a reti e coordinamenti nazionali, regionali e internazionali tra associazioni; partecipazione a riunioni, vertici e conferenze promosse da enti nazionali e internazionali; elaborazione di proposte di legge.
  2. L'associazione BCP potrà aderire ad iniziative promosse da altri soggetti e ricercherà, intorno ai propri progetti, il coinvolgimento di singoli e associazioni, impegnandosi a condividere la gestione di ogni iniziativa con tutti coloro che vi aderiscono.
Articolo 4 - Finalità interne
  1. BCP intende costituire uno spazio di aggregazione, di progettazione comune e di partecipazione democratica per quanti si riconoscono nelle finalità del presente statuto.
  2. In particolare si impegna a:
    1. coordinare le attività e promuovere la comunicazione tra i soci;
    2. curare la formazione permanente dei soci rispetto alle finalità statutarie;
    3. garantire l'uguale rappresentanza per ciascun sesso negli organi elettivi e collegiali dell'associazione;
    4. favorire l'autonomia e la creatività dei gruppi a livello locale.
Articolo 5 - Soci
  1. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che condividono e accettano le finalità dell'associazione, cosí come espresse dal presente statuto.
  2. Le richieste di ammissione all'associazione vengono presentate in forma scritta, accettate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea. Il Direttivo potrà motivare l'eventuale diniego su richiesta scritta del richiedente.
  3. Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo. L'adesione all'associazione ha durata annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno; si considera rinnovata automaticamente con la sottoscrizione della quota associativa annuale o con adesione scritta di rinnovo all'associazione.
  4. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione delle proprie finalità statutarie l'associazione BCP si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci. L'associazione si avvale inoltre dell'opera e del sostegno di simpatizzanti, di esperti, di enti ed istituzioni che possono collaborare e partecipare a iniziative e progetti.
  5. L'attività dei soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
Articolo 6 - Diritti dei soci
  1. L'associazione BCP riconosce e garantisce ai soci il diritto a:
    1. partecipare alle assemblee generali e alle eventuali assemblee territoriali dell'associazione;
    2. ricevere informazioni sulle attività dell'associazione, in attuazione delle linee programmatiche decise dall'Assemblea Generale;
    3. ricorrere al Comitato dei Garanti in caso di controversie con altri soci, gruppi od organi dell'associazione;
    4. ritirare in qualsiasi momento la propria adesione all'associazione BCP.
Articolo 7 - Doveri dei soci
  1. L'appartenenza all'associazione, libera e volontaria, impegna i soci a:
    1. partecipare, secondo le proprie disponibilità e competenze, all'attività dell'associazione;
    2. attenersi allo spirito e alle norme del presente statuto, nonché alle decisioni assunte dagli organi statutari dell'associazione;
    3. chiedere l'autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente per rappresentare ufficialmente l'associazione in ambito nazionale e internazionale;
    4. favorire la circolazione delle informazioni sulle iniziative e sull'attuazione dei progetti.
Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio
  1. La qualifica di socio puiò venir meno per i seguenti motivi:
    1. mancato versamento della quota associativa annuale o mancata volontà scritta di adesione;
    2. dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
    3. espulsione deliberata dal Comitato dei Garanti, a causa di accertati motivi di incompatibilità, gravi inadempienze, ripetuta inosservanza delle norme e degli obblighi del presente statuto.
Articolo 9 - I Gruppi Locali
  1. L'associazione BCP si potrà articolare territorialmente in gruppi locali di soci di persone fisiche, riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
  2. Nel caso un gruppo locale voglia costituirsi in associazione potrà usare nella propria denominazione "Beati i costruttori di pace" solo a seguito di autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
  3. I gruppi decidono autonomamente la propria struttura organizzativa e le proprie attività, nel rispetto dei principi del presente statuto e degli obiettivi decisi dall'Assemblea.
  4. Ogni gruppo nomina due portavoce con funzioni di collegamento con gli altri gruppi e il Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Struttura e organi dell'associazione
  1. La struttura decisionale ed esecutiva dell'associazione BCP è informata a principi di democrazia e di partecipazione dei soci a livello territoriale e nazionale. Le cariche associative sono elettive e vengono assunte a titolo gratuito.
  2. Gli organi nazionali dell'associazione sono:
    1. l'Assemblea Generale;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. il Comitato dei Garanti.
Articolo 11 - L'Assemblea Generale
  1. L'Assemblea Generale è composta dai soci dell'associazione.
  2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.
  3. Il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria.
  4. L'avviso della convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea proposto dal Consiglio Direttivo ed eventuali documenti e relazioni su cui i soci sono chiamati a esprimersi.
  5. L'Assemblea è costituita validamente in prima convocazione se sono presenti, o rappresentati, almeno la metà piú uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, mentre per la validità dell'assemblea straordinaria è sempre richiesta la presenza, diretta o tramite delega, della metà piú uno dei soci in prima convocazione e un terzo piú uno dei soci in seconda convocazione. Tra le due convocazioni devono decorrere almeno 24 ore.
  6. Ciascun socio, nelle votazioni dell'Assemblea Generale, può rappresentare fino a tre soci con delega scritta, a esclusione delle votazioni di cui alla lettera c) del comma successivo.
  7. L'Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni:
    1. definisce e approva il programma annuale, con gli obiettivi e i progetti prioritari da realizzare;
    2. delibera sull'entità della quota sociale annuale e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;
    3. elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Comitato dei Garanti;
    4. approva il regolamento attuativo dello statuto;
    5. approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività svolte;
    6. delibera sulle proposte di modifica dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione, designando uno o piú liquidatori.
  8. Le decisioni dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza di voti, privilegiando tuttavia il metodo del consenso, specialmente se si riferiscono alle scelte programmatiche.
Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di persone tra sette e tredici e quindi dal Presidente e da un numero pari tra sei e dodici soci consiglieri e dura in carica 3 anni, a meno di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Generale straordinaria.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente e un Tesoriere.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Presidente dell'associazione, o da un terzo dei suoi membri.
  4. La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo , piú chi lo presiede (Presidente o Vicepresidente).
  5. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni espressi dall'Assemblea Generale; è altresí investito dei piú ampi poteri per lo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
  6. Il Consiglio Direttivo approva, congiuntamente al Comitato dei Garanti, la proposta di bilancio predisposta dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
  7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, ma è tenuto a ricercare il consenso tra tutti i suoi membri.
  8. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, i responsabili di commissioni e progetti dell'associazione ed esperti nelle materie all'ordine del giorno.
  9. Le obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi sono legalmente vincolanti per l'associazione.
Articolo 13 - Presidente
  1. Il Presidente dura in carica 3 anni, a meno di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Generale straordinaria.
  2. La rappresentanza dell'associazione a livello nazionale e internazionale spetta al Presidente. Per particolari attività il presidente potrà nominare dei portavoce.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in qualsiasi attività giudiziaria, extragiudiziaria e amministrativa e in generale verso i terzi.
  4. Il Presidente, in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà e il coordinamento delle attività associative e la loro conformità alle norme contenute nel presente statuto e alle decisioni del Consiglio Direttivo.
  5. In particolare il Presidente svolge le seguenti funzioni:
    1. convoca l'Assemblea Generale dei soci;
    2. convoca e coordina le riunioni del Consiglio Direttivo;
    3. firma le delibere del Consiglio Direttivo e adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificati da quest'ultimo nella prima riunione successiva.
Articolo 14 - Comitato dei Garanti
  1. Il Comitato dei Garanti è formato da un numero da tre a sette persone qualificate, elette dall'Assemblea Generale e resta in carica per un triennio.
  2. Il Comitato dei Garanti elegge al proprio interno un Presidente.
  3. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Garanti, le cui decisioni sono inappellabili.
  4. Nel caso accerti la presenza dei motivi di cui all'art. 8, lettera c), il Comitato delibera l'espulsione del socio responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
  5. Il Comitato può deliberare la sospensione cautelare provvisoria per un periodo massimo di tre mesi, in attesa della decisione definitiva sul caso.
Articolo 15 - Finanziamenti e patrimonio
  1. Le entrate e il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:
    1. quote annue e contributi dei soci e dei gruppi locali;
    2. contributi di privati;
    3. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
    4. donazioni e lasciti testamentari;
    5. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
    6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    7. beni mobili e immobili acquisiti in proprietà dall'associazione;
    8. ogni altro tipo di entrata ammesso ai sensi della legge 266/91.
  2. I gruppi locali BCP godono di autonomia finanziaria, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità.
Articolo 16 - Norme generali, transitorie e finali
  1. L'associazione "Beati i costruttori di pace" è disciplinata dal presente statuto che costituisce la regola fondamentale per l'attività dell'organizzazione stessa e dell'impegno dei soci.
  2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
  3. Ogni proposta di modifica dello statuto deve essere resa nota nell'avviso di convocazione.
  4. In caso di scioglimento dell'associazione, il netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad un'altra associazione, con scopi di solidarietà analoghi ai propri, indicata dall'Assemblea Generale.
  5. Per quanto concerne l'assicurazione degli aderenti l'associazione si attiene alle normative vigenti.
  6. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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