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Statuto dell'Associazione
Nazionale
"Beati i costruttori di pace" |
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Articolo 1 - Denominazione
e sede
- È costituita l'associazione nazionale
di volontariato per la pace denominata con l'espressione
evangelica "Beati i costruttori di pace" (BCP)
onlus.
- L'associazione non persegue fini di lucro,
opera esclusivamente per fini di solidarietà
ed è aperta a tutte le persone senza
distinzione di genere, di razza, di nazionalità,
di etnia, di lingua, di religione, di opinione
o appartenenza politica, di condizioni personali
e sociali.
- L'organizzazione ha sede legale in Italia
nel comune di Padova, via Antonio Da Tempo 2.
La modifica della sede non comporta modifica
statutaria.
Articolo 2 - Finalità
- L'associazione nasce in continuità
con i gruppi e le persone che hanno aderito
agli appelli "Beati i costruttori di pace" (Vicenza,
12/11/85) e "In piedi, costruttori di pace!"
(Verona, 23/2/96), riconoscendo come suo patrimonio
storico le iniziative e le proposte promosse
a partire da tali appelli.
- In particolare, l'associazione BCP si propone
di:
- promuovere la pace nella sua accezione
piú ampia e profonda, comprendente
la scelta della nonviolenza, della sicurezza
umana universale, della pacifica convivenza,
del riconoscimento e della valorizzazione
delle differenze esistenti tra le persone
e tra i popoli, unitamente al totale ripudio
della guerra, al rifiuto delle strutture
economiche violente, alla rimozione delle
cause delle diseguaglianze sociali e al
superamento dei sistemi di difesa nazionale
armata;
- promuovere iniziative e attività volte
alla valorizzazione e all'assistenza diretta
alla persona;
- promuovere e tutelare i diritti umani
e i diritti dei popoli, l'uguaglianza e
la pari dignità tra le donne e gli
uomini, tra le razze, le religioni e le
culture;
- promuovere e realizzare una cooperazione
fondata sulla giustizia e l'equità
nei rapporti fra i popoli per il prioritario
soddisfacimento dei bisogni essenziali materiali,
culturali e spirituali di tutta l'umanità,
a partire dalle popolazioni piú impoverite;
- rendere praticabile un progetto di sviluppo
umano sostenibile per le attuali e le future
generazioni;
- favorire la conservazione, la salvaguardia
e la tutela dell'ambiente e dei relativi
processi ecologici a garanzia dell'equilibrio
naturale;
- promuovere una azione continuativa rivolta
alla società civile e alle istituzioni
locali, nazionali e sovranazionali affinché
si conformino ai principi della pace, dell'equità
economica, dei diritti umani e della democrazia,
con la consapevolezza che l'impegno per
il cambiamento individuale è connesso
e interdipendente con l'impegno per il cambiamento
strutturale e istituzionale.
Articolo 3 - Attuazione delle finalità
- L'associazione BCP promuove e realizza tutte
le attività che ritiene opportune per
il conseguimento delle proprie finalità
e in particolare:
- attività finalizzate alla valorizzazione
di uno stile di vita sobrio, con un atteggiamento
critico nei confronti dei consumi, tenendo
presente la situazione e il punto di vista
delle categorie più deboli dell'umanità
e al sostegno delle scelte di obiezione
di coscienza, del servizio civile nazionale
e internazionale;
- progetti di condivisione e di cooperazione
decentrata con le popolazioni che vivono
in situazioni di conflitto armato, di sfruttamento
o di emarginazione;
- interventi di assistenza diretta e di
sostegno alla persona nei momenti di difficoltà
e di disagio sia fisico che psicologico,
di violenza e di emarginazione. In particolare:
interventi di accoglienza, di ospitalità
e di sostegno legale e sanitario a profughi,
immigrati e vittime della guerra; assistenza
educativa a minori appartenenti a gruppi
in difficoltà; assistenza e accoglienza
alle donne e ai bambini vittime della violenza;
assistenza diretta a persone colpite da
calamità naturali o provocate dall'uomo;
- iniziative di diplomazia popolare, di
ingerenza umanitaria e di interposizione
nonviolenta; osservazione e monitoraggio
dei diritti umani; controllo ed eventuale
boicottaggio delle multinazionali economiche
e finanziarie; progettazione di nuovi modelli
economici; promozione di istituzioni sovranazionali
preposte alla prevenzione e alla risoluzione
nonviolenta dei conflitti, compresi quelli
armati;
- organizzazione di dibattiti, tavole rotonde,
seminari, mostre, convegni, congressi, cineforum,
centri di documentazione; pubblicazione
di libri e di bollettini; produzione di
audiovisivi; organizzazione di proiezioni
e di trasmissioni radiotelevisive e telematiche;
- educazione alla pace, ai diritti umani,
allo sviluppo sostenibile, alla soluzione
nonviolenta dei conflitti, all'ascolto,
alla mondialità e alla interculturalità;
organizzazione di corsi di formazione, preparazione
e perfezionamento; iniziative, attività
e progetti di formazione e di aggiornamento
del personale scolastico docente e non;
realizzazione di ricerche e costituzione
di gruppi di studio;
- organizzazione di campagne, manifestazioni,
petizioni e raccolte di firme, digiuni,
marce, fiaccolate e altre iniziative;
- partecipazione a reti e coordinamenti
nazionali, regionali e internazionali tra
associazioni; partecipazione a riunioni,
vertici e conferenze promosse da enti nazionali
e internazionali; elaborazione di proposte
di legge.
- L'associazione BCP potrà aderire ad
iniziative promosse da altri soggetti e ricercherà,
intorno ai propri progetti, il coinvolgimento
di singoli e associazioni, impegnandosi a condividere
la gestione di ogni iniziativa con tutti coloro
che vi aderiscono.
Articolo 4 - Finalità interne
- BCP intende costituire uno spazio di aggregazione,
di progettazione comune e di partecipazione
democratica per quanti si riconoscono nelle
finalità del presente statuto.
- In particolare si impegna a:
- coordinare le attività e promuovere la
comunicazione tra i soci;
- curare la formazione permanente dei soci
rispetto alle finalità statutarie;
- garantire l'uguale rappresentanza per
ciascun sesso negli organi elettivi e collegiali
dell'associazione;
- favorire l'autonomia e la creatività dei
gruppi a livello locale.
Articolo 5 - Soci
- Possono diventare soci tutte le persone fisiche
che condividono e accettano le finalità
dell'associazione, cosí come espresse
dal presente statuto.
- Le richieste di ammissione all'associazione
vengono presentate in forma scritta, accettate
dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.
Il Direttivo potrà motivare l'eventuale
diniego su richiesta scritta del richiedente.
- Non è ammessa la qualifica di socio
temporaneo. L'adesione all'associazione ha durata
annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno;
si considera rinnovata automaticamente con la
sottoscrizione della quota associativa annuale
o con adesione scritta di rinnovo all'associazione.
- Per lo svolgimento delle attività necessarie
all'attuazione delle proprie finalità
statutarie l'associazione BCP si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni
personali, spontanee e gratuite dei propri soci.
L'associazione si avvale inoltre dell'opera
e del sostegno di simpatizzanti, di esperti,
di enti ed istituzioni che possono collaborare
e partecipare a iniziative e progetti.
- L'attività dei soci è prestata
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà. Ai soci potranno
essere soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro
limiti preventivamente stabiliti.
Articolo 6 - Diritti dei soci
- L'associazione BCP riconosce e garantisce
ai soci il diritto a:
- partecipare alle assemblee generali e
alle eventuali assemblee territoriali dell'associazione;
- ricevere informazioni sulle attività
dell'associazione, in attuazione delle linee
programmatiche decise dall'Assemblea Generale;
- ricorrere al Comitato dei Garanti in caso
di controversie con altri soci, gruppi od
organi dell'associazione;
- ritirare in qualsiasi momento la propria
adesione all'associazione BCP.
Articolo 7 - Doveri dei soci
- L'appartenenza all'associazione, libera e
volontaria, impegna i soci a:
- partecipare, secondo le proprie disponibilità
e competenze, all'attività dell'associazione;
- attenersi allo spirito e alle norme del
presente statuto, nonché alle decisioni
assunte dagli organi statutari dell'associazione;
- chiedere l'autorizzazione del Consiglio
Direttivo o del Presidente per rappresentare
ufficialmente l'associazione in ambito nazionale
e internazionale;
- favorire la circolazione delle informazioni
sulle iniziative e sull'attuazione dei progetti.
Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio
- La qualifica di socio puiò venir meno
per i seguenti motivi:
- mancato versamento della quota associativa
annuale o mancata volontà scritta
di adesione;
- dimissioni da comunicarsi per iscritto
al Consiglio Direttivo;
- espulsione deliberata dal Comitato dei
Garanti, a causa di accertati motivi di
incompatibilità, gravi inadempienze,
ripetuta inosservanza delle norme e degli
obblighi del presente statuto.
Articolo 9 - I Gruppi Locali
- L'associazione BCP si potrà articolare
territorialmente in gruppi locali di soci di
persone fisiche, riconosciuti dal Consiglio
Direttivo.
- Nel caso un gruppo locale voglia costituirsi
in associazione potrà usare nella propria
denominazione "Beati i costruttori di pace"
solo a seguito di autorizzazione scritta del
Consiglio Direttivo.
- I gruppi decidono autonomamente la propria
struttura organizzativa e le proprie attività,
nel rispetto dei principi del presente statuto
e degli obiettivi decisi dall'Assemblea.
- Ogni gruppo nomina due portavoce con funzioni
di collegamento con gli altri gruppi e il Consiglio
Direttivo.
Articolo 10 - Struttura e organi dell'associazione
- La struttura decisionale ed esecutiva dell'associazione
BCP è informata a principi di democrazia
e di partecipazione dei soci a livello territoriale
e nazionale. Le cariche associative sono elettive
e vengono assunte a titolo gratuito.
- Gli organi nazionali dell'associazione sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei Garanti.
Articolo 11 - L'Assemblea Generale
- L'Assemblea Generale è composta dai
soci dell'associazione.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno
una volta l'anno.
- Il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci
può richiedere al Presidente la convocazione
dell'Assemblea Generale straordinaria.
- L'avviso della convocazione deve contenere
l'ordine del giorno dell'assemblea proposto
dal Consiglio Direttivo ed eventuali documenti
e relazioni su cui i soci sono chiamati a esprimersi.
- L'Assemblea è costituita validamente
in prima convocazione se sono presenti, o rappresentati,
almeno la metà piú uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria
è valida qualunque sia il numero dei
soci presenti o rappresentati, mentre per la
validità dell'assemblea straordinaria
è sempre richiesta la presenza, diretta
o tramite delega, della metà piú
uno dei soci in prima convocazione e un terzo
piú uno dei soci in seconda convocazione.
Tra le due convocazioni devono decorrere almeno
24 ore.
- Ciascun socio, nelle votazioni dell'Assemblea
Generale, può rappresentare fino a tre
soci con delega scritta, a esclusione delle
votazioni di cui alla lettera c) del comma successivo.
- L'Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni:
- definisce e approva il programma annuale,
con gli obiettivi e i progetti prioritari
da realizzare;
- delibera sull'entità della quota
sociale annuale e approva il bilancio consuntivo
e il bilancio preventivo dell'associazione;
- elegge a scrutinio segreto il Presidente
dell'associazione, i membri del Consiglio
Direttivo, il Comitato dei Garanti;
- approva il regolamento attuativo dello
statuto;
- approva la relazione annuale del Consiglio
Direttivo sulle attività svolte;
- delibera sulle proposte di modifica dello
statuto e sullo scioglimento dell'associazione,
designando uno o piú liquidatori.
- Le decisioni dell'Assemblea Generale vengono
prese a maggioranza di voti, privilegiando tuttavia
il metodo del consenso, specialmente se si riferiscono
alle scelte programmatiche.
Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da
un numero dispari di persone tra sette e tredici
e quindi dal Presidente e da un numero pari
tra sei e dodici soci consiglieri e dura in
carica 3 anni, a meno di una mozione di sfiducia
approvata dall'Assemblea Generale straordinaria.
- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno
un Vicepresidente e un Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo è convocato
almeno tre volte l'anno dal Presidente dell'associazione,
o da un terzo dei suoi membri.
- La seduta è valida se sono presenti
almeno la metà dei componenti del Consiglio
Direttivo , piú chi lo presiede (Presidente
o Vicepresidente).
- Il Consiglio Direttivo è l'organo di
amministrazione e di esecuzione degli indirizzi
e delle deliberazioni espressi dall'Assemblea
Generale; è altresí investito
dei piú ampi poteri per lo svolgimento
delle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione, nei limiti stabiliti dalla
legge e dal presente statuto.
- Il Consiglio Direttivo approva, congiuntamente
al Comitato dei Garanti, la proposta di bilancio
predisposta dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea
dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza,
ma è tenuto a ricercare il consenso tra
tutti i suoi membri.
- Alle sedute del Consiglio possono partecipare
senza diritto di voto, su invito del Presidente,
i responsabili di commissioni e progetti dell'associazione
ed esperti nelle materie all'ordine del giorno.
- Le obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo
nei confronti di terzi sono legalmente vincolanti
per l'associazione.
Articolo 13 - Presidente
- Il Presidente dura in carica 3 anni, a meno
di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea
Generale straordinaria.
- La rappresentanza dell'associazione a livello
nazionale e internazionale spetta al Presidente.
Per particolari attività il presidente
potrà nominare dei portavoce.
- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione
in qualsiasi attività giudiziaria, extragiudiziaria
e amministrativa e in generale verso i terzi.
- Il Presidente, in stretto collegamento con
il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà
e il coordinamento delle attività associative
e la loro conformità alle norme contenute
nel presente statuto e alle decisioni del Consiglio
Direttivo.
- In particolare il Presidente svolge le seguenti
funzioni:
- convoca l'Assemblea Generale dei soci;
- convoca e coordina le riunioni del Consiglio
Direttivo;
- firma le delibere del Consiglio Direttivo
e adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti
di competenza del Consiglio, che dovranno
essere ratificati da quest'ultimo nella
prima riunione successiva.
Articolo 14 - Comitato dei Garanti
- Il Comitato dei Garanti è formato da
un numero da tre a sette persone qualificate,
elette dall'Assemblea Generale e resta in carica
per un triennio.
- Il Comitato dei Garanti elegge al proprio
interno un Presidente.
- Tutte le eventuali controversie sociali tra
gli associati e l'associazione o i suoi organi
saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni
altra giurisdizione, alla competenza del Comitato
dei Garanti, le cui decisioni sono inappellabili.
- Nel caso accerti la presenza dei motivi di
cui all'art. 8, lettera c), il Comitato delibera
l'espulsione del socio responsabile entro trenta
giorni dal ricevimento della segnalazione.
- Il Comitato può deliberare la sospensione
cautelare provvisoria per un periodo massimo
di tre mesi, in attesa della decisione definitiva
sul caso.
Articolo 15 - Finanziamenti e patrimonio
- Le entrate e il patrimonio dell'associazione
sono costituiti da:
- quote annue e contributi dei soci e dei
gruppi locali;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni
pubbliche e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni con
enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali;
- beni mobili e immobili acquisiti in proprietà
dall'associazione;
- ogni altro tipo di entrata ammesso ai
sensi della legge 266/91.
- I gruppi locali BCP godono di autonomia finanziaria,
nei limiti delle proprie competenze e disponibilità.
Articolo 16 - Norme generali, transitorie
e finali
- L'associazione "Beati i costruttori di pace"
è disciplinata dal presente statuto che
costituisce la regola fondamentale per l'attività
dell'organizzazione stessa e dell'impegno dei
soci.
- Il presente statuto può essere modificato
con deliberazione dell'assemblea, costituita
con la presenza di almeno la metà dei
soci, con la maggioranza dei due terzi dei voti
validi.
- Ogni proposta di modifica dello statuto deve
essere resa nota nell'avviso di convocazione.
- In caso di scioglimento dell'associazione,
il netto derivante dalla liquidazione sarà
devoluto ad un'altra associazione, con scopi
di solidarietà analoghi ai propri, indicata
dall'Assemblea Generale.
- Per quanto concerne l'assicurazione degli
aderenti l'associazione si attiene alle normative
vigenti.
- Per tutto quanto non è previsto dal
presente statuto si fa rinvio alle norme di
legge e ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.
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